venerdì, novembre 28, 2008

A morattiLand: inter - Juventus 1-0

 
  FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 1 
CASELLA POSTALE 2450
 COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente,
dall’avv. Gianfranco Tobia, dall’avv. Federico Vecchio, Componenti, dal Prof. Cesare
Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti e con l’assistenza alla Segreteria
del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente
decisione:
“”
(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO
GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA);
GABRIELE ORIALI (all’epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC
Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all’epoca dei fatti Direttore generale FC
Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (già Amministratore delegato e attualmente
Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all’epoca dei fatti
Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA’ AC MILAN SpA
E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei
confronti di:
1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN,
per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del
CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle
prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7;
2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN,
per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del
CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8,
comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella
contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti
dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli
realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14,
4.15 e 4.16;
3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN,
per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del
CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8,
comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata
svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005,
delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte
motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e
2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente
esistenti;
4) società AC MILAN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle
condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2

                                                                              2
e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a
quelle realmente esistenti;
5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC
INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.
1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale
valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al
punto 4.1;
6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC
INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.
1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale
valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al
punto 4.1;
7) Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC
INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.
1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente,
trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente
nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie)
derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a
quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13,
4.14, 4.15 e 4.16, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio
chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste
attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai
punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della
parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente
esistenti.
8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC
INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art.
1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente,
trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti
nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste
attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai
punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della
parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente
esistenti;
9) società FC INTERNAZIONALE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma
4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle
condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6,
7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite
inferiori a quelle realmente esistenti;
Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti,
FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di
applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS.
Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della
Procura Federale
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
                                                         3
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti
risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00)
AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)
Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)
Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)
Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)
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IL MINUS HABBEN MASSIMO DI Moratti Land 
Paese dell'intoccabile Corruttore Minus-Habbens-Massimo, e'....
PROTETTO DAL BOSS DI di TronchettOpoly
L'INTOCCABILE BOSS  e UNA sua GANG di SICARI
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SAMPDORIA - P. GARRONE - A.D-MAROTTA
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente,
dall’avv. Emilio Battaglia, dall’avv. Valentina Ramella, Componenti; dal Prof. Cesare
Imbriani e dal dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti e con l’assistenza alla Segreteria
del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente
decisione: (254) 
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE
MAROTTA (all’epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria
SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore
delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di
Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ UC SAMPDORIA SpA
(nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008)
Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile 2008 nei nei confronti di:

Rizzoli? Non certo per fare del vittimismo, bensì per evidenziare come arbitraggi del genere, negli anni della cosiddetta “calciopoli” mai a favore della Juventus. Mentre a parti invertite, verrebbero qualificati come esempio di subalternità della classe arbitrale verso i bianconeri, essendo invece a favore dell'inter sul piano mediatico, vengono addirittura esaltati.

Rizzoli è stato il peggiore in campo, nel senso che ha di fatto pilotato la gara sui binari tattici voluti dall’Inter, questa è la verità, e ne spiego il perché:

- se il suo arbitraggio è stato “all’inglese” nella metà campo nerazzurra (con tutela dei difensori rispetto agli attaccanti), non altrettanto nella metà campo bianconera, visto che ad Amauri e Del Piero sono stati quasi sempre fischiati falli in attacco, mentre ad Ibrahimovic ed Adriano quasi mai, modo questo per impedire le azioni ai bianconeri e consentirle ai nerazzurri;

- il gol nerazzurro nasce da un fallo non fischiato su Nedved, e un affossamento di Ibrahimovic su Chiellini, che dunque deve rialzarsi e partire in ritardo per chiudere: si riveda interamente l’azione, ben occultata dai moviolisti, e ci si chieda come mai sui due attaccanti nerazzurri, nel lato sinistro difensivo, a chiudere ci sono Legrottaglie e Molinaro, e a scalare si trova Grygera in mezzo all’area, mentre Chiellini sia totalmente assente. Questa abnorme situazione difensiva è dipesa appunto dal fatto che Chiellini era stato letteralmente sbattuto a terra da Ibrahimovic, che infatti arriva in corsa al tiro liberissimo;

- la Juventus non ha avuto alcuna punizione a ridosso dell’area di rigore nerazzurra, la più vicina ad almeno 40 metri e defilata, e ciò fino al 42’ della ripresa (punizione però molto defilata, battuta da Camoranesi), eppure Del Piero ne ha subito falli, non rilevati, e lo stesso è accaduto ad Amauri;

- proprio in questa ultima azione, Chiellini viene affossato con una azione rugbistica, e Rizzoli, con visuale libera, ha fischiato fallo a favore dell’Inter (che sia anche vietato subire falli da rigore in area nerazzurra?). Bene, i nostri moviolisti di regime hanno mostrato solo l’azione del rigore su Marchionni, netto ma definito dubbio, e i fuorigioco sbagliati a danno dei nerazzurri, ma non quelli inesistenti fischiati nella ripresa a Del Piero, questo tanto per cronaca.

Come dire anche in questo modo si pilotano i consensi e le accuse, e non a caso, in RAI, avevano iniziato lunedì sera con una insulsa puntata di Replay, condotta dall'infame giornalinterista Civoli, con ospiti l’interista del caffè di Herrera, Mazzola, e il pluriquerelato dalla Juve, Renga Roberto, puntata tutta incentrata su calciopoli e sul calcio pulito di oggi, quasi una preparazione alla gara di sabato ed un “avvertimento” per l’arbitro designando a non sbagliare in danno dei nerazzurri.

Cosa che Rizzoli ha eseguito benissimo, lasciando correre sovente con i nerazzurri in possesso di palla, e invece spezzettando i ritmi ai bianconeri, soprattutto nel finale, tanto che la Juventus non ha avuto più occasioni dopo quella di Del Piero.

Vedete, mi sono voluto soffermare sulla direzione di Rizzoli, non certo per vittimismo, mi pare che le ragioni della sconfitta siano state ben spiegate sopra, e comunque per fattori diversi dall’arbitraggio, ma francamente ho trovato disgustoso il dopopartita, ed i commenti moviolistici, sia nelle emittenti nazionali, sia in certe emittenti locali (ve ne “raccomando” una, Telenova, il peggio della faziosità in malafede): sono arrivati a dire che in fondo, Rizzoli aveva danneggiato l'inter. Infami, farabutti bastardi! Peste li colga!

Sono queste moviole selettive, commentate da personaggi con pochi scrupoli e tanta disonestà intellettuale, che poi producono i teoremi contro la Juventus, al punto che un arbitro viene giudicato come a favore dei bianconeri in una gara nella quale ha negato due rigori alla Juventus - ecco quello di muntari su Marchionni, - https://www.youtube.com/watch?v=jl4xACOlT5E - e praticamente non le ha mai consentito di giocare nella metacampo nerazzurra, specie nel finale.

Si può dire tanto su schemi di gioco e tattiche, ma se un arbitro “pilota” l’andamento di una gara, se consente il gioco diciamo “maschio” solo da una parte, è evidente che la gara non è disputata paritariamente dalle contendenti. Nonostante tutto c’è voluto un pasticcio difensivo (con doppio fallo avversario non punito) per far vincere i morattiAni.

E rimane dunque il rammarico che, l'arbitro, abbia impedito alla Juventus di fare la gara, permettendo a i nerazzurri un gioco violento e intimidatorio. I segnali, che con un arbitraggio appena appena più equo potevamo vedere ben altra partita, erano evidenti.

Adesso bisogna nuovamente ripartire, forse lo scudetto per quest’anno è roba che va oltre le possibilità bianconere, sia per cause interne, sia per cause diciamo ambientali, visto che gli “astri” sembrano volere una gara esclusivamente milanese. Questo e il Video della Partita.
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